Chiarimenti sull'applicazione dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 per la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI).
Le tante richieste di chiarimento per l’applicazione dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, cosi come modificato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, ci inducono a concludere che le disposizioni contenute in tale articolo, benché importantissime ai fini della prevenzione degli infortuni e dell’insorgenza delle malattie professionali nell’ambito degli appalti, non siano ancora state metabolizzate, o non vogliano essere metabolizzate da buona parte dei datori di lavoro che commettono lavori, servizi, o forniture nell’ambito della propria azienda o di una propria singola unità produttiva.
Tale articolo fissa degli obblighi sia a carico di quei datori di lavoro committenti, che ricevono nell’ambito della propria azienda o unità o ciclo produttivo le imprese appaltatrici o i lavoratori autonomi, che a carico dei datori di lavoro (e lavoratori autonomi) che inviano del proprio personale ad operare in tale azienda per svolgere i lavori, i servizi o le forniture appaltate. Gli obblighi citati, in particolare, sono relativi, come è noto, alla informazione reciproca fra committente e appaltatori, alla cooperazione, al coordinamento, alla valutazione ed alla eliminazione dei rischi interferenziali che possono correre i lavoratori sia del committente che dell’appaltatore nonché alla redazione del cosiddetto documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).
Per quanto è espressamente indicato nel comma 3 dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la redazione del DUVRI è a carico del datore di lavoro committente anche se, essendo lo stesso elaborato al termine di uno scambio di informazioni relative ai rischi interferenziali ed essendo un documento che, per espressa indicazione del legislatore, è da allegare obbligatoriamente al contratto di appalto, il suo contenuto deve essere giocoforza condiviso da entrambe le parti contraenti le quali si assumono tra l’altro anche la responsabilità della sua applicazione.
Pertanto è assolutamente irregolare che i committenti “impongano”, ad una ditta fornitrice di servizi, la redazione del DUVRI invece di chiedere alla stessa la partecipazione alla redazione di tale documento la cui importanza ed, il cui valore antinfortunistico, vengono spesso sottovalutate.
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