Il prossimo 25 maggio verrà istituito il registro delle opposizioni: elenco di utenti a cui le imprese non potranno proporre promozioni. Per le chiamate telefoniche, invece, sarà obbligatorio l'operatore.
Cambiano le regole per il telemarketing con l'entrata in vigore - a partire dal 25 maggio 2010 - del decreto legge n. 135/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 166/2009. Con particolare attenzione all'articolo 130 del Codice della Privacy, rende obbligatoria la presenza di un operatore telefonico e il consenso dell'utente in caso di chiamate con sistemi automatizzati.
Verrà istituito il Registro delle opposizioni, che permette agli utenti di formalizzare il rifiuto di ricevere telefonate promozionali da parte delle aziende. L'iscrizione avverrà per via telematica ed è reversibile: si potrà decidere in qualsiasi momento di dare il proprio consenso.
Sarà consentito alle imprese fare promozione telefonica, inviare materiale pubblicitario o di vendita diretta, compiere ricerche di mercato o di comunicazione commerciale solo nei confronti di coloro che non abbiano esercitato il diritto di opposizione; varrà in definitiva la regola del silenzio-assenso.
Altro discorso per i sistemi automatizzati, secondo le indicazioni della circolare Assonime n. 12 del 7 aprile 2010 dedicata a "telemarketing e tutela dei dati personali contenuti in elenchi telefonici" per il quale, con l'introduzione obbligatoria dell'operatore, si elimina la necessità del consenso preventivo a ricevere telefonate con scopo pubblicitario.
Le specifiche relative al passaggio dal sistema del consenso preventivo (opt-in) al sistema basato sul diritto di opposizione dell'interessato (opt-out) sono contenute nell'articolo 20-bis del decreto legge n. 135/2009 e nei tre nuovi commi all'articolo 130 del codice della privacy, il 3-bis, il 3-ter e il 3-quater.
Dunque, ancora per poche settimane sarà possibile utilizzare, senza consenso, le banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici formati prima del 1° agosto 2005. Dal 25 maggio non sarà più necessario il consenso preventivo però bisognerà rispettare il dissenso a posteriori.
Infine, in riferimento ai sistemi di email marketing, qualora un cliente fornisca le proprie coordinate di posta elettronica nel contesto della vendita di un prodotto o servizio, queste possono essere utilizzate per scopi pubblicitari, a patto che venga offerta in modo chiaro e distinto la possibilità di opporsi.